๐ค Il DDL del Governo ๐ฎ๐น su IA, spiegato bene โ Legge Zero #22
Abbiamo letto il testo del disegno di legge del Governo italiano in materia di IA. In questo numero trovate una prima sintesi del provvedimento, in attesa dell'esame parlamentare.
๐ง La via italiana allโIA (e alla sua regolamentazione)
Sono giorni molto movimentati nel settore della regolazione dellโintelligenza artificiale. E non solo perchรฉ รจ stato anticipato che Papa Francesco, a giugno, parteciperร ai lavori del G7 nella sessione in cui si parlerร di intelligenza artificiale e delle sue regole (qui sotto il video dellโannuncio del Presidente Meloni).
Nel percorso verso lโadozione finale del Regolamento UE sullโIA, il Parlamento Europeo ha approvato il Corrigendum contenente, appunto, la correzione di alcuni errori presenti nella bozza di AI Act ratificata il 13 marzo. Trovate qui sotto la versione aggiornata dellโAI Act, con diversi chiarimenti utili. Il principale riguarda lโapplicazione degli obblighi previsti dal regolamento ai sistemi di IA rilasciati con licenza libera o open source.
In Italia, invece, questa รจ stata la settimana in cui il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge per lโintroduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Abbiamo letto le 15 pagine del testo della proposta di legge e di seguito vi riportiamo una sintesi di quelle che sono, a nostro giudizio, le principali disposizioni. Mettetevi comodi, รจ una lunga sintesi e - per ragioni di spazio - occuperร tutta la newsletter di questa settimana, ma crediamo sia utile per orientarsi tra gli annunci e il dibattito social che ne seguirร .
[Inizio delle premesse]
Premessa uno. Il testo ufficiale del disegno di legge non รจ ancora stato diffuso dal Governo. ร probabile che rispetto a quello che abbiamo letto (e che vi rendiamo disponibile qui sotto) ci possano essere piccole modifiche nella formulazione che sarร presentata alle Camere.
Premessa due, utile specialmente per i non giuristi. Il Governo non ha approvato un provvedimento avente forza di legge (un Decreto Legge o DL), ma - in modo condivisibile - ha deciso di procedere con una proposta (un Disegno di Legge o DDL) che presenterร alle Camere affinchรฉ la discutano e - con tutte le modifiche del caso - la approvino come Legge dello Stato. Quindi, ci vorranno ancora alcuni mesi prima che lโItalia abbia il suo quadro giuridico nazionale sullโIA.
Premessa tre. Si apre una fase di dibattito che รจ auspicabile sia la piรน ampia e partecipata possibile (fuori e dentro le aule parlamentari), nellโottica di dotare lโItalia di un quadro normativo evoluto in materia di IA. LโItalia - anche alla luce di โpremessa dueโ - non sarร โil primo Paese a dotarsi di regole sullโIAโ (solo per restare in UE, ad esempio, la Spagna ha approvato nel 2021 la norma che ha istituito lโAgenzia competente per lโIA (AESIA), mentre in Germania sempre nel 2021 รจ stata approvata una norma contenente modifiche al Codice della Strada per i veicoli a guida autonoma). Ma arrivare primi non รจ un valore in sรฉ, lโimportante รจ dotarsi di regole chiare, in grado di abilitare lโinnovazione e, al tempo stesso, tutelare i diritti delle persone e la stabilitร della nostra democrazia.
[Fine delle premesse]
Per esaminare le principali disposizioni del DDL, andiamo per punti.
Struttura del provvedimento e principi
Il DDL รจ composto da 26 articoli suddivisi in cinque capi:
Principi e finalitร (artt. 1-6);
Disposizioni di settore (artt. 7-16);
Strategia nazionale, autoritร nazionali e azioni di promozione (artt. 17-22);
Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto dโautore (artt. 23-24);
Disposizioni penali (artt. 25-26).
Visto che non รจ un romanzo giallo, possiamo permetterci una piccola inversione metodologica e iniziare dalla fine, con quella che รจ una delle piรน importanti disposizioni, lโart. 26 (disposizioni finanziarie).
Dallโattuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Si tratta di una formula tristemente nota a chi si occupa di innovazione nella pubblica amministrazione italiana, utilizzata in tante โriforme a costo zeroโ degli ultimi ventโanni (Codice dellโamministrazione digitale innanzitutto). Riforme che, per questo motivo, sono poi rimaste sulla carta, determinando lโarretratezza tecnologica del nostro Paese.
ร una formula potenzialmente pericolosa in un DDL su intelligenza artificiale che, come sappiamo, รจ un settore che richiede cospicui investimenti. Difficile pensare che - al di lร del miliardo di euro stanziato per le imprese (art. 21) - Autoritร e Ministeri possano affrontare la sfida dellโIA senza soldi. Speriamo sia finita lโera dei Comitati di esperti โa titolo gratuitoโ: le istituzioni devono essere in condizione di poter ingaggiare i migliori esperti, di dotarsi di strumenti tecnologici e organizzativi per potersi muovere con velocitร , sperimentando soluzioni e approcci innovativi (come le sandbox). Confidiamo quindi che, in fase di dibattito parlamentare, ci sia la possibilitร di trovare le risorse adeguate, cosรฌ come stanno facendo proprio molti dei Paesi del G7.
Fatta questa premessa, il Disegno di legge si apre con alcuni articoli contenenti definizioni e principi generali (artt. 1-3). Per quanto riguarda le definizioni, probabilmente, la soluzione (giuridicamente) piรน corretta potrebbe essere quella di rinviare direttamente alle definizioni giร contenute in altri provvedimenti (AI Act e CAD, ad esempio), evitando i rischi di duplicazioni e disallineamenti. Con riferimento ai principi, invece, per quanto condivisibili, viene da chiedersi quanto sia utile approvare in una norma di rango primario principi assai generali e generici (come quelli su rispetto dei diritti fondamentali, trasparenza, autonomia e potere decisionale dellโuomo) che giร nellโAI Act troveranno una loro tutela piรน specifica e stringente.
Tra le poche disposizioni cogenti, contenute nel Capo I, quella relativa ai minori (art. 4, comma 4):
Lโaccesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilitร genitoriale. Il minore degli anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, puรฒ esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi allโutilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purchรฉ le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili.ย
Per i minori di 14 anni sarร quindi necessario il consenso dei genitori per usare Siri, Alexa o Google Home? Sembra di si, stando allโattuale formulazione della norma.
Strategia e governance
Tra le disposizioni piรน attese del DDL ci sono quelle in materia di governance. Effettivamente, lโart. 18 sembra dare una primissima attuazione allโAI Act, individuando Agenzia per lโItalia Digitale (AgID) e Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali autoritร nazionali per lโintelligenza artificiale (ne avevamo parlato giร in LeggeZero #18). Ad AgID, secondo quanto previsto, spetterebbero le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformitร dei sistemi di intelligenza artificiale. Ad ACN, invece, competerebbe la vigilanza sul mercato, incluse le attivitร ispettive e sanzionatorie, sui sistemi di intelligenza artificiale. La norma fa comunque salve - e non potrebbe essere diversamente - le competenze del Garante per la protezione dei dati personali.
Nel frattempo che aspettiamo la pubblicazione della strategia nazionale (ne avevamo parlato in LeggeZero #19), lโart. 17 ne disciplina la futura procedura di adozione, affidandone la predisposizione al Dipartimento per la trasformazione digitale della PCM (DTD), sentiti, per gli aspetti di propria competenza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero della Difesa. La strategia รจ approvata dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) e aggiornata a cadenza almeno biennale. Al DTD spetteranno inoltre il coordinamento e il monitoraggio dellโattuazione della strategia. La strategia si rivolgerร alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e agli enti di ricerca, dettando indirizzi strategici e misure di coordinamento.
Gli articoli 19, 20 e 21 definiscono misure di sostegno, anche finanziario, per lo sviluppo e la sperimentazione dellโIA in diversi ambiti, a favore di soggetti sia pubblici che privati (il famoso miliardo di cui abbiamo parlato prima).
Di particolare interesse, poi, sono le norme di delega al Governo di cui lโarticolo 22. Le materie sono diverse: vi รจ, innanzitutto, lโadeguamento della normativa nazionale allโAI Act. A tal fine, il Governo dovrร premurarsi di dettare norme per garantire lโalfabetizzazione e la formazione in materia di IA, oltre che il sostegno alla ricerca. Inoltre, il Governo dovrebbe essere chiamato a definire una disciplina organica sullโuso di sistemi di IA per finalitร illecite. Andranno definiti strumenti legali (in ambito civile, amministrativo e penale) per inibire la diffusione di contenuti generati illecitamente tramite lโIA e vi sarร spazio, inoltre, per la previsione di nuove fattispecie di reato.ย
Modifiche al Codice Penale e altre disposizioni penali
Il disegno di legge decide di affrontare molti dei rischi dellโIA con uno strumento classico del diritto italiano: il Codice penale. Il DDL, infatti, propone lโintroduzione di un nuovo reato, di alcune modifiche in seno ad altri delitti e alcune integrazioni per talune circostanze aggravanti.
Innanzitutto il decreto si propone di introdurre il nuovo delitto di โIllecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificialeโ allโart. 612-quater del Codice penale. Questo delitto punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni chiunque cagiona ad altri soggetti un danno ingiusto, mediante invio con qualsiasi mezzo, consegna, cessione, pubblicazione o comunque diffusione di immagini o video di persone o di cose ovvero di voci o suoni in tutto o in parte falsi, generati o alterati mediante lโimpiego di sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinitร . Il bene giuridico tutelato รจ duplice, da un lato si vuoleย tutelare il diritto fondamentale della persona a non vedersi modificata la propria identitร , il proprio comportamento, le proprie parole e il proprio aspetto in termini cosรฌ perfetti da farli apparire reali e magari pregiudizievoli di fronte allโopinione pubblica ma soprattutto dallโaltro tutelare la corretta informazione e percezione dei fatti da parte dellโopinione pubblica, facilmente ingannabile sulla genuinitร di certi contenuti alterati con IA, diffusi o pubblicati ovunque (dei rischi dei deepfake abbiamo scritto in LeggeZero #8).
Il testo del DDL prevede che si tratti di un delitto punibile a querela della persona offesa, ma si procede dโufficio se il fatto รจ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere dโufficio ovvero se รจ commesso nei confronti di persona incapace, per etร o per infermitร , o di una pubblica autoritร a causa delle funzioni esercitate. Nel corso del dibattito parlamentare si discuterร delle eventuali criticitร applicative della norma (cosa succederร , ad esempio, a chi ha diffuso un deepfake, credendo in buona fede che fosse vero?).
Nella proposta di legge, inoltre, il Governo propone anche di modificare altre disposizioni del codice penale introducendo la circostanza aggravante comune applicabile quando il fatto viene commesso mediante lโimpiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalitร di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.
Il disegno ha anche modificato alcuni delitti (come truffa, frode informatica, sostituzione di persona, riciclaggio) aggiungendo la disposizione del โlโaver commesso il fatto mediante lโimpiego di sistemi di intelligenza artificialeโ.
Infine, il DDL prevede la delega al Governo ad adottare - con uno o piรน decreti legislativi da adottarsi successivamente - una disciplina dei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalitร illecite.
Tutela degli utenti e diritto dโautore
Il DDL dedica alcune previsioni per garantire la trasparenza e la riconoscibilitร dei contenuti generati con lโIA, a tutela della corretta informazione e dei diritti degli autori delle opere protette.
Le norme contro i deepfake
Il progetto di legge interviene innanzitutto sul T.U. dei servizi di media audiovisivi (D.lgs. 208/2021),ย introducendo obblighi a carico dei fornitori dei servizi audiovisivi e delle piattaforme per la condivisione dei contenuti, volti ad assicurare la trasparenza sui contenuti diffusi e tutelare il pubblico generale dai deep fake. Per questo motivo, a fronte del divieto di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale, capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni (art.6 co. 2 lett. e)), viene introdotto lโobbligo di marcare i contenuti che sono stati, anche parzialmente, generati da o su cui si รจ intervenuto con un sistema di IA.
Le piattaforme per la condivisione di video sono chiamate ad implementare funzionalitร per consentire agli utenti di dichiarare se i contenuti da loro caricati siano stati generati o modificati, anche parzialmente, tramite un sistema di IA (lo sta facendo giร Youtube, come abbiamo scritto in LeggeZero #18). La previsione sembra, per il momento, limitata ai contenuti video ma รจ ragionevole attendersi che in fase di conversione tale obbligo si estenda anche ai contenuti audio.ย
Queste piattaforme sono inoltre tenute ad adottare misure che tutelino il pubblico da contenuti che siano stati generati o modificati, anche parzialmente, โin modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono.โ ( art. 42 comma 1 lett.c bis)).ย
Sono esclusi dallโobbligo di riportare il โmarchio IAโ solo quei contenuti che fanno parte di unโopera o un programma โmanifestamente creativo, satirico, artistico o fittizioโ (come Striscia la notizia ad esempio).
In caso di violazione di questโobbligo, lโAGCOM potrร irrogare sanzioni a 10.329 euro a 258.228 euro.
Gli interventi a tutela del diritto d'autore
Le previsioni del DDL che intervengono sulla Legge sul diritto dโautore (LDA) sono chiaro frutto del faticoso compromesso fatto in materia e che, ci sia attende, saranno oggetto di ulteriori modifiche allโesito dellโesame parlamentare.ย
Si conferma la scelta di escludere la tutela autoriale allโopera generata con lโIA, allineandosi con quanto giร emerso a livello europeo e statunitense.
Lโart.1 della LDA, se dovesse essere approvato il DDL, preciserร che sono oggetto di tutela le opere dellโingegno umano e che tali sono considerate anche quelle create con lโausilio di strumenti di intelligenza artificiale, โpurchรฉ il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabileโ. Ci si attende che il riferimento a categorie come creativitร e rilevanza del contributo umano daranno nuova linfa al dibattito mai sopito circa lโoriginalitร dellโopera e la sua tutelabilitร . Quale prompt รจ "creativo e rilevante?
Infine, con la proposta lโintroduzione dellโ articolo 70-septies nel contesto delle c.d. โlibere utilizzazioniโ, il Governo propone di consentire lโuso di opere protette da parte dei sistemi di IA utilizzati da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica.
Altre disposizioni di settore
Il DDL, al Capo II, rubricato โDisposizioni di settoreโ, contiene una serie di disposizioni relative allโutilizzo di sistemi di IA in ambiti molto diversi tra loro con disposizioni che, in molti casi, sono mere affermazioni di principio.
Di seguito le piรน significative:
Utilizzo di IA in ambito sanitario
Viene, in generale, incentivato lโutilizzo di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario, al fine di migliorare lโefficienza del sistema sanitario nazionale a beneficio dei pazienti. Ciรฒ nel rispetto dei principi di autodeterminazione e non discriminazione del paziente.
Viene incentivata altresรฌ la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario. Sono alleggeriti gli oneri in capo a soggetti pubblici e privati che effettuano trattamenti di dati, anche personali, per tali finalitร .
Per il supporto alle finalitร di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, viene istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolaritร di tale piattaforma sono attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), in qualitร di Agenzia nazionale per la sanitร digitale.ย
Utilizzo di IA in materia di lavoro
Viene, in generale, incentivato lโutilizzo di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare lโintegritร psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualitร delle prestazioni lavorative e la produttivitร delle persone.
Ciรฒ nel rispetto dei diritti inviolabili del lavoratore e dei principi in materia di trasparenza, sicurezza, protezione dei dati personali e non discriminazione.
Viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lโOsservatorio sullโadozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro con il compito di:ย
definire una strategia sullโutilizzo dellโintelligenza artificiale in ambito lavorativo;
monitorare lโimpatto sul mercato del lavoro, identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dallโavvento dellโintelligenza;
promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
Utilizzo di IA nellโambito delle professioni intellettuali
Viene affermato che lโutilizzo dellโIA รจ consentito solo per esercitare attivitร strumentali e di supporto allโattivitร professionale (quindi non per scrivere bozze degli atti giudiziari?).
Il professionista deve comunicare al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati.
Utilizzo di IA in materia di pubblica amministrazione
Non particolarmente innovative queste disposizioni, vengono ribaditi i principi giร affermati da tempo dalla normativa e dalla giurisprudenza sul tema.
Viene, in generale, incentivato lโutilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nellโambito della pubblica amministrazione per favorire lโefficienza dellโattivitร amministrativa ma garantendo sempre l'imputabilitร della stessa ad un essere umano e il rispetto dei principi di trasparenza, sicurezza e tracciabilitร .
Utilizzo di IA nellโattivitร giudiziaria
In questo ambito i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati solo per lโorganizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.
Rispetto alle prime bozze circolate, sparisce il riferimento alla possibilitร di usare lโIA per predisporre anche solo le bozze dei provvedimenti giurisdizionali. Viene specificato, inoltre, che รจ sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento.
Utilizzo di IA per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale
Tra le funzioni giร attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale viene aggiunta quella di promuovere e sviluppare ogni iniziativa volta a valorizzare lโintelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
Cosa manca nel DDL
Ad una prima lettura, stupisce che nello schema di Disegno di legge manchi ogni riferimento alla AI sandbox, che dovrร essere comunque istituita in base allโAI Act, e il cui avvio poteva essere anticipato nellโottica di fornire uno strumento di sperimentazione tecnica e normativa utile per imprese e pubbliche amministrazioni italiane, anche per orientarsi tra le diverse norme che stanno arrivando in materia di IA e semplificarne lโattuazione.
Il DDL inoltre fa rinvio a 7 tra regolamenti e decreti attuativi (compreso quello al Governo per lโattuazione dellโAI Act). Tanti, forse troppi, tenuto conto che lโadozione di linee guida e regole tecniche in materia di innovazione tecnologica รจ avvenuta spesso con grandissimo ritardo (basti ricordare che dal 2018 non sono mai state adottate le Linee Guida Agid in materia di blockchain).
Potrebbe quindi essere utile imparare dal passato, dettando le norme strettamente necessarie in questa prima fase di applicazione dellโAI Act e rinviando a provvedimenti di softlaw delle Autoritร competenti per tutto quanto si renderร necessario, anche a seguito della velocissima evoluzione tecnologica.
๐ Consigli di visione: le audizioni del Senato sul DDL in materia di IA
In attesa di discutere il progetto di legge del Governo, lโottava Commissione permanente del Senato della Repubblica (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) ha tenuto un ciclo di audizioni su un altro disegno di legge in materia di IA, il ddl n. 1066 recante "Norme per lo sviluppo e per l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale".
Nellโambito di tale indagine, il 22 aprile, sono stati auditi: Padre Paolo Benanti - Presidente della Commissione AI per l'informazione, Stefano De Alessandri - Amministratore delegato ANSA, Federico Marchetti- fondatore YOOX, lโavvocato Ernesto Belisario, il prof. Francesco Crespi, Pasquale Stanzione - Presidente del Garante Privacy. Nei loro interventi diversi spunti che potranno tornare utili nella discussione sulla proposta di regolamentazione del Governo.
๐ฃย Eventiย
La notte blu 2024ย - Roma, 04.05.2024
Think / Festival della cultura digitale - Figline Valdarno, 10-12.05.2024
Per ora รจ tutto, torniamo la prossima settimana con una edizione โordinariaโ e tutte le nostre rubriche. Se la newsletter ti รจ piaciuta, commenta o fai girare. Grazie!